Il Fondo Patrimonio PMI

Il Fondo Patrimonio PMI

Cos’è

Il Fondo Patrimonio PMI è rivolto alle imprese che decidono di investire sul proprio rilancio. Il Fondo opera attraverso l’acquisto di obbligazioni o titoli di debito emessi da aziende che hanno effettuato, dopo il 19 maggio 2020, un aumento di capitale pari ad almeno 250.000 euro.
Promosso dal Ministero dell’Economia, il fondo ha una dotazione di 4 miliardi di euro. L’acquisto dei titoli deve avvenire entro il termine del 31 dicembre 2020.

A chi si rivolge

Il Fondo è destinato alle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata (anche semplificata), società cooperative, società europee e società cooperative europee aventi sede legale in Italia. Sono escluse le società o cooperative che operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo. Non è prevista una valutazione del merito creditizio.Le società devono:
 avere un ammontare di ricavi nell’esercizio 2019 tra i 10 e i 50 milioni di euro e meno di 250 dipendenti
 aver subito, a causa della pandemia da Covid-19, una riduzione complessiva dei ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020 pari ad almeno il 33% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente
 aver deliberato ed eseguito, dopo il 19 maggio 2020, un aumento di capitale a pagamento pari ad almeno 250.000 euro
 aver emesso un’obbligazione o un altro titolo di debito con determinate caratteristiche (vedi pagina Cosa finanzia)
 non risultare, al 31 dicembre 2019, impresa in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria

Come funziona

Il Fondo Patrimonio PMI prevede una procedura a sportello: non ci sono graduatorie.
Le domande vengono valutate da Invitalia in base all’ordine di arrivo, fino a esaurimento dei fondi.
La sottoscrizione dei titoli deve avvenire entro il 31 dicembre 2020.
Il percorso per la sottoscrizione è molto semplificato e comprende i seguenti passaggi: 

  1. la società, effettuato l’aumento del capitale e deliberata l’emissione dell’obbligazione o del titolo di debito, presenta richiesta di finanziamento a Invitalia esclusivamente tramite la procedura informatica appositamente predisposta, allegando tutta la documentazione
    necessaria. Il versamento integrale dell’aumento deliberato (con contestuale invio della relativa documentazione contabile) potrà essere effettuato anche dopo la comunicazione di approvazione della domanda ma, in ogni caso, prima dell’effettiva sottoscrizione del titolo
  2. Invitalia, entro 10 giorni dal ricevimento della domanda, procede alle verifiche di ammissibilità, chiedendo eventualmente integrazioni in caso di necessità (da fornire entro 10 giorni)
  3. in caso di esito positivo delle verifiche, Invitalia, entro i 10 giorni successivi, procede alla sottoscrizione dei titoli emessi ed al versamento del prezzo di sottoscrizione. Fino ad integrale rimborso del finanziamento la società è tenuta a fornire ogni tre mesi un
    rendiconto periodico per attestare il rispetto delle condizioni e dei termini del finanziamento e il mantenimento degli impegni assunti.

Decreto Interministeriale 10 agosto 2020 – Decreto-legge 19 maggio 2020 n.34 (art.26 comma 12)

1) Quali sono i principali obiettivi e le finalità della misura agevolativa?

Il principale obiettivo della misura agevolativa è quello di garantire, alle imprese entrate in crisi a seguito dell’emergenza causata dal COVID-19, un certo ammontare di liquidità a condizioni vantaggiose. Le imprese potranno utilizzare tale liquidità per sostenere gli investimenti e le spese
connesse alla normale operatività aziendale, quali quelle per il capitale circolante e i costi per il personale. Inoltre, vengono incentivati gli investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale, all’innovazione tecnologica, al mantenimento dei livelli occupazionali, attraverso la possibilità di ottenere una riduzione del valore di rimborso del Prestito, pari al 5% per ciascuno degli impegni
integralmente adempiuto.

2) Il versamento dell’aumento di capitale sociale deve avvenire contestualmente alla delibera di aumento di capitale sociale?

No. Al momento della presentazione dell’istanza di accesso al Fondo, sarà obbligatorio trasmettere la delibera di assemblea straordinaria dei soci ovvero del Consiglio di Amministrazione di aumento a pagamento e sottoscrizione del capitale sociale. Non è obbligatorio trasmettere la documentazione attestante l’avvenuto versamento dell’importo in aumento del capitale effettuato; il versamento dovrà avvenire entro il termine previsto dal Decreto per la sottoscrizione degli Strumenti Finanziari
da parte di Invitalia, ovvero entro 10 (dieci) giorni dall’esito positivo del procedimento istruttorio, termine entro il quale l’impresa dovrà produrre la documentazione contabile attestante l’avvenuto integrale versamento (necessaria per il perfezionamento dell’operazione e, quindi, per la
sottoscrizione da parte di Invitalia degli strumenti finanziari emessi e contestuale erogazione del loro controvalore nominale).

3) Con quale periodicità dovranno essere corrisposti gli interessi maturati sugli Strumenti Finanziari?

Gli Strumenti Finanziari producono interessi con cadenza annuale. Tuttavia, su indicazione della Società Emittente, gli stessi potranno essere corrisposti in un’unica soluzione alla data del rimborso.
In tal caso, l’importo degli interessi capitalizzati, il cui valore sarà calcolato automaticamente sulla piattaforma informatica al momento della presentazione dell’istanza, concorrerà alla verifica dell’ammontare massimo di aiuto concedibile.

4) Che succede se la società decide di ricorrere alla capitalizzazione degli interessi?

Nel caso in cui la Società Emittente decidesse di capitalizzare gli interessi li dovrà corrispondere in un’unica soluzione alla scadenza del prestito. In tale caso l’importo degli interessi capitalizzati concorrerà alla determinazione dell’ammontare massimo degli aiuti, così come definito dall’art.1, comma 1, lett. a) del Decreto Interministeriale.

5) Quali voci concorrono alla determinazione del fabbisogno di liquidità?

Al fine di determinare il fabbisogno di liquidità della Società Emittente, concorrente alla definizione dell’ammontare massimo degli strumenti finanziari da emettere, le voci che contribuiscono alla sua definizione sono quelle relative alla gestione caratteristica aziendale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: risorse destinate all’acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, al pagamento dei canoni di locazione, al sostenimento dei costi del personale, ecc.).

6) Nel caso in cui l’istanza venga presentata da una società facente parte di un Gruppo, a quale valore dei ricavi bisogna far riferimento?

Secondo quanto disposto dall’art.26 comma 1 lettere a) e b) del D.L. 34/2020, ai fini della determinazione dei requisiti di accesso al Fondo PMI, il valore dei ricavi 2019 deve essere definito dalla somma dei ricavi registrati da tutte le società del gruppo, se redige bilanci a livello consolidato, al netto delle operazioni infragruppo (valore dei ricavi aggregato). Tale valore deve essere comunque ricompreso tra 10 e 50 milioni di euro.

7) Cosa si intende per numero di dipendenti? Nel caso in cui l’istanza venga presentata da una società facente parte di un Gruppo, come viene calcolato il numero di dipendenti?

Per numero di dipendenti si intende il numero di persone presenti in azienda al 31.12.2019, inquadrate a tempo determinato o indeterminato e iscritte nel libro matricola, cioè legate all’impresa con contratti che prevedono il vincolo di dipendenza. Nel caso in cui l’istanza venga presentata da una società facente parte di un Gruppo, la verifica del numero di dipendenti, intesi come prima, è effettuata a livello di gruppo. In ogni caso il numero di dipendenti deve essere inferiore a 250.
 
8) Quali sono i soggetti che vanno considerati nel calcolo del numero di dipendenti?  

Il numero dei dipendenti deve essere determinato tenendo conto di:
 dipendenti a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola e legati all’impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza;
 proprietari gestori (imprenditori individuali);
 soci che svolgono attività regolare nell’impresa e che percepiscono un compenso per l’attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società.
 
9) Quali sono invece i soggetti che non vanno considerati nel calcolo del numero di dipendenti?

Il numero dei dipendenti non dovrà tener conto di:
 apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento;
 dipendenti in cassa integrazione straordinaria;
 lavoratori utilizzati mediante somministrazione (cd “interinali”);
 durata dei congedi di maternità o parentali.
 
10) Nel caso in cui l’istanza venga presentata da una società facente parte di un Gruppo ed in presenza di ulteriori aiuti, come viene determinato l’ammontare massimo di sottoscrizione degli strumenti finanziari?

Nel caso in cui la Società Emittente faccia parte di un Gruppo, ai fini della determinazione dell’ammontare massimo degli Strumenti Finanziari, si dovrà tener conto degli eventuali ulteriori aiuti concessi a tutte le società del gruppo medesimo, in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del
paragrafo 3.2 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», ovvero di aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del paragrafo 3.3 della stessa Comunicazione.
 
11) Più società facenti parte del medesimo gruppo possono presentare istanza di sottoscrizione degli Strumenti Finanziari?

Si. Nel caso in cui due o più società, appartenenti ad un medesimo Gruppo, presentino domanda di accesso al fondo, nel determinare l’aiuto eventualmente concedibile ad esse, si dovrà tener conto, oltre che della somma degli aiuti concessi all’intero Gruppo nell’ambito del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», anche dell’ammontare degli aiuti eventualmente già concessi a valere sul Fondo PMI alle altre
società che abbiano presentato istanza di sottoscrizione. 

12) Una società nei confronti della quale è stata aperta una procedura concorsuale può accedere ai benefici del Fondo Patrimonio PMI?

Le società che hanno in corso una procedura concorsuale con finalità liquidatorie, non essendo in grado di garantire – tra le altre cose – il rispetto delle obbligazioni che scaturiscono dall’emissione di uno strumento finanziario (in primis, il rimborso dello strumento finanziario emesso), non possono accedere ai benefici del Fondo.
Possono invece accedere ai benefici del Fondo le società che, a causa della crisi generata dal COVID-19, hanno aperto successivamente al 31 dicembre 2019, la procedura del concordato preventivo in continuità a patto che il relativo provvedimento di omologa sia stato emesso dal competente Tribunale entro la data del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge n° 34/2020) e che le stesse si trovino in situazione di regolarità contributiva e fiscale all’interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti alla suddetta data del 19 maggio 2020.
 
13) Qualora l’istanza venga presentata da una società facente parte di un Gruppo senza obbligo di consolidamento, quale documentazione dovrà essere trasmessa al fine della verifica dei requisiti?

Nel caso in cui la Società Emittente faccia parte di un Gruppo e non sussista l’obbligo del consolidamento, ai fini della valutazione del rispetto dei requisiti, la stessa dovrà provvedere a trasmettere una relazione asseverata da un revisore contabile iscritto all’albo dei revisori legali, contenente il numero complessivo dei dipendenti del Gruppo al 31.12.2019 ed il valore complessivo dei ricavi conseguiti dal Gruppo nell’esercizio 2019 (al netto delle operazioni infragruppo).
 
14) Cosa si intende per aumento di capitale a pagamento?

Per aumento di capitale a pagamento si intende l’operazione di incremento del capitale sociale dell’impresa effettuato attraverso l’apporto di nuove risorse finanziarie cash.

 15) L’aumento di capitale sociale a pagamento può essere effettuato nella forma “scindibile”?

L’aumento di capitale sociale può essere effettuato nella forma “scindibile” a condizione che la relativa delibera preveda la contestuale e al tempo stesso integrale sottoscrizione di un importo almeno pari a quello minimo previsto dalla normativa, pari a € 250.000,00.
Nei casi di aumento di capitale sociale “scindibile” l’impresa, al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, dovrà far riferimento, relativamente al campo sez. B, punto 5 “Importo dell’aumento di capitale deliberato dopo il 19/05/2020”, alla quota effettivamente
sottoscritta e, di conseguenza, indicare l’importo dell’aumento di capitale sociale sottoscritto e non quello deliberato.
 
16) L’aumento di capitale può essere effettuato utilizzando finanziamenti soci, ovvero finanziamenti in conto futuro aumento di capitale già effettuati oppure giro di riserve a capitale sociale?

L’aumento di capitale sociale può essere effettuato utilizzando gli importi già versati a titolo di finanziamento soci, ovvero di finanziamento in conto futuro aumento di capitale, a condizione che tali operazioni (i) siano state deliberate successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio,  e cioè al 19 maggio 2020 (ii) non risultino vincolate ad altre finalità come risultante dalla relativa delibera (iii) abbiano determinato un versamento di risorse finanziarie cash.
Ai fini dell’aumento di capitale non possono, invece, essere utilizzate le riserve già presenti nel patrimonio netto aziendale.

Presenta la domanda

Per richiedere il finanziamento del Fondo Patrimonio PMI è necessario:
 registrarsi ai servizi online di Invitalia, indicando un indirizzo di posta elettronica ordinario.
 una volta registrati, accedere al sito riservato per compilare la domanda online e scaricare la documentazione da allegare.
Per concludere la presentazione della domanda è necessario disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del legale rappresentante della società.
Al termine della procedura on line viene assegnato un protocollo elettronico.

Manuale utente per la presentazione della domanda

Documenti obbligatori per la presentazione della domanda
 DSAN Requisiti Generali
 DSAN Antimafia Rappresentante Legale
 DSAN Antimafia Amministratori
 DSAN carichi pendenti e condanne
 DSAN ex art. 67 Dlgs 159/2011 
 DSAN ex art. 26 comma 12 secondo periodo del DL 34/2020
 DSAN antiriciclaggio 
 DSAN conformità originali
 Bilancio 2019 approvato ovvero progetto di bilancio 2019 asseverato
 Delibera di aumento di capitale sociale a pagamento
 Delibera di emissione degli Strumenti Finanziari (al riguardo consultare le Linee guida per redazione delibera di emissione degli Strumenti Finanziari)
 Documentazione contabile versamento aumento capitale (nel caso in cui la società emittente abbia interamente versato l’aumento di capitale sociale prima della presentazione della domanda)
 
Documenti obbligatori per il perfezionamento dell’operazione di sottoscrizione degli strumenti finanziari
 DSAN attestante l’integrale versamento dell’aumento di capitale sociale deliberato
 Documentazione contabile versamento aumento capitale (nel caso in cui la società emittente abbia interamente versato l’aumento di capitale sociale successivamente alla comunicazione di positiva valutazione della domanda)
 DSAN antiriciclaggio (in caso di intervenute variazioni rispetto alla DSAN presentata in sede di domanda)
 Regolamento del prestito
 Accordo di sottoscrizione
 
Documenti eventuali (solo se ricorre la fattispecie)
 DSAN fabbisogno di liquidità
 Attestazione aiuti
 Sentenza di omologa concordato preventivo in continuità

Normativa
La normativa di riferimento è la seguente:

Decreto-legge 19 maggio 2020 n.34 (art.26 comma 12)
Decreto Ministero Economia e Finanze 10 agosto 2020
Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato (Comunicazione C(2020)1863)
Fondo Patrimonio PMI – Circolare n 1

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